Art. 31.
(Violazione di norme in materia di vendita).

      1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque addetto alla vendita ai sensi della presente legge, al fine di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di prodotti fitosanitari o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui al capo V, è punito con la multa da 2.500 euro a 5.000 euro e con la reclusione da sei mesi a due anni.
      2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
      3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse personale prodotti fitosanitari o prodotti assimilati.